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PATENTI

Se si intende condurre  veicoli in un Paese extracomunitario è necessario, generalmente, richiedere il Permesso internazionale di guida (denominato anche Patente internazionale) o produrre una traduzione giurata della propria patente nella lingua del Paese che si intende visitare.

Esistono due distinti modelli di patente internazionale:

  • il modello "Convenzione di Ginevra 1949", che ha validità di 1 anno
  • il modello "Convenzione di Vienna 1968", che ha validità di 3 anni

La validità di entrambi i modelli è sempre nei limiti di validità della patente italiana posseduta.

Alcuni paesi accettano entrambi i modelli, altri solo uno dei due.

In Italia è possibile ottenere sia l'uno che l'altro modello di permesso internazionale di guida. 

Per conoscere con esattezza il tipo di documento di guida richiesto è sempre consigliabile contattare, prima di intraprendere un viaggio all’estero, le autorità consolari del Paese che si intende visitare.

Utili informazioni al riguardo possono essere ottenute anche consultando il sito web www.viaggiaresicuri.it.

Documentazione  

  • Carta d'identità
  • Codice Fiscale
  • 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
  • fotocopia fronte-retro della patente di guida in corso di validità

Al momento della consegna del documento occorre presentare in visione la patente di guida in corso di validità.

 I cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:

  • permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale
    oppure
  • carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia
  • se l'interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documeno di identità e, a seconda dei casi,
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia)
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto